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Una serie continua di pubblicazioni informative

Abemus Papam! 

La Responsabilità Civile Sanitaria

23 Febbraio 2022

Abemus papam!

Nasce il “decreto polizze” che determina finalmente un passo in avanti fondamentale, non l’unico ancora da compiere, nell’applicazione finora solo parziale della Legge Gelli in materia di responsabilità civile in ambito sanitario.


Vengono stabiliti nuovi requisiti, classi di rischio e massimali minimi per le coperture assicurative che le strutture sanitarie (pubbliche e private) e gli operatori sanitari sono chiamati a sottoscrivere.


Gli interessi in gioco sono molteplici, e non sarà facile trovare la quadra tra Ministeri, Regioni, professionisti, compagnie di assicurazione e cittadini.


A disposizione “solo” 24 mesi.

• 24 mesi per le strutture sanitarie, che dovranno adeguare le misure organizzative e finanziarie

• 24 mesi per le compagnie di assicurazione, che dovranno adeguare i contratti ai requisiti minimi indicati dal decreto

• 24 mesi per considerare ancora buoni i contratti assicurativi già stipulati nell’ambito di bandi pubblici; contratti che resteranno in vigore fino alla scadenza ma comunque non oltre i 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto.


I requisiti

Massimali

Strutture pubbliche e private

I massimali minimi variano in base alle classe di rischio, a partire da un minimo di€ 1.000.000,00 (ad esempio per i laboratori di analisi) fino ad un massimo di€ 5.000.000,00 per sinistro e per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro, per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto.

Il massimale di garanzia delle coperture assicurative relative ai contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera è pari a € 2.000.000,00 per sinistro e per anno. 

I massimali potranno essere rideterminati annualmente.

Liberi professionisti

Per chiunque svolga la propria attività al di fuori di una struttura sanitaria, o sociosanitaria, pubblica o privata, o presti la propria opera professionale all’interno della struttura in regime libero-professionale individuati per diverse classi di rischio dal decreto ministeriale, i massimali  variano da una cifra non inferiore a 1 milione per sinistro per gli esercenti la professione sanitaria che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto e, non inferiore a 2 milione per sinistro per coloro che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, e per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro

Il massimale per i sinistri in serie, massimale per sinistro e per anno non possono essere inferiore al triplo dei massimale per sinistro previsti, indipendentemente dal numero dei danneggiati.


La garanzia

Viene ampliata l'operatività della copertura assicurativa. 

Le compagnie, relativamente alla responsabilità civile della struttura e del professionista della sanità, saranno obbligate a lasciare indenni le strutture dai rischi derivanti dalla sua attività per la copertura della responsabilità contrattuale per danni patrimoniale e non patrimoniale cagionati a terzi e prestatori d’opera con dolo o colpa grave del personale che – a qualunque titolo – opera presso la struttura stessa estendendo la garanzia anche in favore di soggetti che svolgono attività di formazione o di aggiornamento o di sperimentazione e ricerca clinica.

Stessa estensione anche per le prestazioni sanitarie svolte nell’ambito delle attività di sperimentazione e ricerca clinica ovvero in regime di convenzione col SSN, nonché attraverso la telemedicina.

Sarà inclusa in copertura anche la responsabilità extracontrattuale di quanti esercitano la professione sanitaria, anche nel caso in cui questi siano scelti dal paziente e non siano dipendenti della struttura.


Per quei professionisti che svolgono la loro attività fuori da una struttura, sanitaria e sociosanitaria, pubblica e privata, o che prestano la loro opera all’interno delle strutture in regime “libero-professionale” o che si avvalgano della struttura per adempiere all’obbligazione contrattuale assunta con un paziente, la compagnia di assicurazioni sarà obbligata a tenere indenne l’esercente l’attività libero-professionale (nel caso di adempimento di obbligazione contrattuale assunta direttamente col paziente) “per i danni colposamente cagionati a terzi”.


Stralciato dal decreto il fattore formazione secondo cui i professionisti, per godere di copertura assicurativa, avrebbero dovuto essere in regola con la formazione professionale per almeno il 70% del piano formativo previsto per l’ultimo triennio.

La misura resta comunque in vigore ma nelle modalità previste dal decreto Pnrr e con riferimento temporale al triennio formativo 2023-2025. Anche il diritto di rivalsa dell’assicuratore può essere esercitato nei confronti dell’assicurato qualora l’esercente la professione sanitaria non abbia regolarmente assolto all’obbligo formativo e di aggiornamento.


Efficacia della copertura e recesso dell’assicuratore

Le compagnie presteranno le loro coperture nella formula “claims made”, per cui i contratti copriranno le richieste di risarcimento pervenute all’ assicurato nel periodo di validità degli stessi, anche se riferiti a eventi accaduti anteriormente alla stipula e comunque non oltre i dieci anni precedenti.

Qualora cessasse in maniera definitiva l’attività esercitata dal professionista, sarà inoltre previsto un periodo di “ultra-attività” per la durata di dieci anni a partire dalla data di cessazione. Di tale estensione temporale beneficeranno anche gli eredi del professionista sanitario e avrà un massimale di garanzia pari a quello dell’ultima annualità del contratto assicurativo cessato.

Sarà inoltre prevista l’impossibilità – da parte della compagnia di assicurazione – di recedere dal contratto durante la vigenza della polizza e nel suo periodo di ultra-attività, per esempio a seguito di sinistro.

Sarà possibile recedere solo nel caso di grave e reiterata condotta colposa da parte del sanitario che sia stata accertata da sentenza definitiva che abbia determinato il pagamento di un risarcimento del danno.


E i pazienti in tutto questo? Possono dirsi al sicuro?

Nel Decreto, all’art. 7, sono indicati i casi di opponibilità al danneggiato:

1. i fatti dannosi derivanti dallo svolgimento di attività che non sono oggetto della copertura assicurativa

2. fatti generatori di responsabilità verificatisi e le richieste di risarcimento presentate al di fuori dei periodi indicati all’art. 5 del decreto

3. le limitazioni del contratto assicurativo di cui all’art. 1, comma 1, lettera q), lettera r) con riferimento alle coperture assicurative di cui al comma 1 dell’art. 10 della Legge

4. il mancato pagamento del premio


Ulteriori notizie: IlSole24Ore - Quotidianosanità


Le polizze abbinate alle operazioni di mutuo e finanziamento

10 Settembre 2021

Chi non è passato sotto la scure dell'impiegato di turno che, a fronte della promessa del miglior tasso di interesse possibile obbligava (di fatto) alla sottoscrizione di polizze più o meno utili per il cliente? 

Senza contare quei casi (non pochi) nei quali l'erogazione del credito era addirittura condizionata alla firma di una polizza!

E si sa: nella loro posizione dominante, quasi sempre sono riusciti nel loro intento. 


E' di pochi giorni fa la sentenza emessa dal Tar del Lazio (n. 9516 del 6 settembre 2021) che ha stabilito la totale illegittimità delle pratiche commerciali tipiche di istituti di credito e società finanziarie di "abbinare" polizze di vario genere alle loro operazioni relative alla concessione di mutui o prestiti.

Uno dei più importanti operatori del credito è stato sanzionato "per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta consistente nell'aver condizionato, di fatto, la concessione di prestiti personali alla sottoscrizione di polizze assicurative a copertura di rischi estranei al credito", le cosiddette polizze correlate.


Da consulente assicurativo non posso che condannare tali pratiche, lontanissime dal mio personale modo di fare.

Una polizza di assicurazione non è altro che uno "strumento" studiato per risolvere un problema e non può essere certamente imposto tout court né come strategia di marketing per generale profitti né per incamerare provvigioni. E questo vale per gli istituti di credito, per le società finanziarie ma anche per la categoria degli intermediari assicurativi.


Ciascuno di noi ha necessità di protezione e di tutela diverse dagli altri e non è pensabile di "vendere a tappeto" sono per far numeri.


Richiedi la tua consulenza se vuoi conoscere quali sono le polizze obbligatorie da sottoscrivere in caso di accesso al credito, quelle facoltative utili per la protezione del patrimonio e della famiglia e come applicare il diritto di recesso.

Scrivi a: info@mariafrancescatalarico.com






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