Maria Francesca Talarico
Maria Francesca Talarico
Consulente Assicurativo e Pianificatore Patrimoniale
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE PER CONTRATTI DANNI STIPULATI A DISTANZA
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE PER CONTRATTI DANNI STIPULATI A DISTANZA
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nelle condizioni di assicurazione, nei DIP e nel DIP aggiuntivo.
Il contratto sarà stipulato tra il Contraente e:
- UnipolSai S.p.a.
- Lloyd's
- Siat
- Assicuratrice Milanese
- Sace gruppo cdp
- ERGO REISEVERSICHERUNG AG
- Arag
- Squarelife
direttamente o per il tramite dell’intermediario autorizzato dalla stessa UnipolSai (in entrambi i casi definiti “il Distributore”) nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal Distributore che, per tale contratto, impiega esclusivamente la tecnica di comunicazione del sito web o quella del call center.
Per “tecnica di comunicazione a distanza” deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del Distributore e del Contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.
Ai sensi dell’art. 73 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (il “Regolamento 40”), il Contraente, prima della conclusione del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del Decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209 (il “Codice delle Assicurazioni Private”):
a) su supporto cartaceo;
b) su supporto durevole non cartaceo;
c) tramite un sito Internet solo laddove il contraente abbia regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica a lui riferibile ai fini della distribuzione del prodotto.
Nei casi b) e c) il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione prescelta in ogni momento.
Per “supporto durevole” deve intendersi qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate e consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.
Ai sensi dell’art. 75 del Regolamento. 40, nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il Contraente abbia manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite posta elettronica.
Ai sensi dell’art. 76 del Regolamento 40, in caso di utilizzo di call center il Contraente ha diritto di essere messo in contatto con l’incaricato del coordinamento e del controllo.
Le diverse fasi e modalità da seguire per la conclusione del contratto tramite internet sono illustrate nel sito internet del Distributore.
Il presente contratto è anche assoggettato agli articoli 67-quater e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (il “Codice del Consumo”), secondo quanto previsto dall’art. 121 - comma 1 lettera f) - del Codice delle Assicurazioni Private.
Lingua utilizzata (art. 67-septies, lettera g) Codice del Consumo)
La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bilinguismo nelle Regioni a Statuto Speciale.
Pagamento del premio (art. 67-sexies, lettera f) Codice del Consumo)
Il premio assicurativo può essere pagato con le modalità consentite dalla legge e precisate dal Distributore con cui è concluso il contratto a distanza. Il sistema di acquisto via web con carta di credito o con eventuale altra modalità di pagamento elettronico viene effettuato in condizioni di sicurezza.
Si raccomanda in tal senso al Contraente di non indicare i dati della propria carta di credito sulla documentazione o sulle comunicazioni da inviare al Distributore.
Diritto di recesso (artt. 67-septies lettere a) e d); art. 67-duodecies Codice del Consumo)
Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente ha diritto di recedere a mezzo lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto da inviare a:
- UnipolSai
- Lloyd's
- Siat
- Assicuratrice Milanese
- Sace gruppo cdp
- Ergo Reiseversicherung AG
- Arag
- Squarelife
e all’intermediario autorizzato o soltanto alle Compagnie in caso di vendita a distanza organizzata direttamente dalla Società senza il tramite di un intermediario.
In alternativa la comunicazione di recesso potrà essere inviata dal Contraente dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC del Distributore e della Compagnia.
In tal caso il Contraente dovrà restituire immediatamente a mezzo di lettera raccomandata la polizza e, per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore il certificato di assicurazione e la Carta Verde in suo possesso.
Qualora il recesso sia esercitato in relazione a un contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore che prevede l’erogazione di servizi telematici, l’esercizio del diritto di recesso comporta la risoluzione del contratto accessorio di abbonamento ai servizi (art. 58 del Codice del Consumo), con obbligo del Contraente di restituire il dispositivo per l’erogazione di tali servizi ricevuto in comodato d’uso.
A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto entro 30 giorni da quello in cui la Compagnia e l’intermediario autorizzato (o la sola Compagnia) hanno ricevuto la comunicazione di recesso, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico.
Il recesso non può essere esercitato se il contratto è vincolato a favore di un terzo, se non con il consenso del terzo stesso.