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La Legge Gelli - Bianco in sintesi

Assicurarsi sarà obbligatorio per tutti gli esercenti la professione sanitaria che lavorano in struttura sanitaria e/o sociosanitaria pubblica o privata.


Obbligo di assicurazione per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie. Gli estremi della polizza dovranno essere pubblicati sul sito internet dell'azienda.


Viene fissato un limite all'azione di rivalsa pari al triplo della retribuzione annua del professionista e potrà essere esercitata solo per dolo o colpa grave.


Sul fronte civile viene istituito un doppio binario, in cui la responsabilità è quella contrattuale per le strutture sanitarie (pubbliche e private) ed extracontrattuale invece per i medici, sia che svolgano la propria attività presso le strutture sanitarie pubbliche o private, sia in rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale. Quindi il professionista chiamato in causa, potrà rispondere solo della responsabilità extracontrattuale.


La responsabilità di tipo extracontrattuale comporta di conseguenza l'inversione dell'onere della prova (a carico del paziente) e la riduzione della prescrizione a 5 anni anziché 10. Il danneggiato dovrà provare l'evento (lesione), la causa (colpa del medico) ed il nesso di causalità tra condotta ed evento.


La responsabilità di tipo contrattuale resta per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie quindi saranno loro a dover dimostrare di non avere responsabilità.


Cambia la responsabilità penale: il professionista sanitario che provoca la morte o la lesione personale del paziente a causa della sua imperizia risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose soltanto in caso di colpa grave. Tale colpa però viene esclusa quando il medico agisce nel rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida.

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